Nuove disposizioni in materia di autocertificazione
Dall’1 gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche, introdotte con l'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( c.d. legge di stabilità 2012)", alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Le disposizioni in parola sono dirette a consentire una completa "decertificazione" nei rapporti fra Pubblica Amministrazione e Privati, in specie l'acquisizione diretta dei dati presso le Amministrazioni certificanti da parte delle Amministrazioni
procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà, pertanto si dovrà tenere presente che :
1.
Le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali, e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati;2. nei rapporti con tutti gli Organi della Pubblica Amministrazione (P.A) ed i Gestori di Pubblici Servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà, conseguentemente, a far data dall’1 gennaio 2012, le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono più accettarli né richiederli. Pertanto in conseguenza delle disposizioni di legge sopra richiamate, dal 1° gennaio 2012 sui certificati rilasciati da questo Ente verrà apposta, a pena di nullità, la seguente dicitura: " Il presente certificato non può essere prodotto agli organi
della Pubblica Amministrazione o ai Privati gestori di pubblici servizi ".
Data: 11/01/2012